Il Tribunale, su eccezione dell’Avv. Cennamo, ha respinto il reclamo avverso un provvedimento del G.I. in materia di Diritto di Famiglia. Con tale rigetto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha affermato il principio che il reclamo e/o l’appello non sono indispensabili “laddove la garanzia (di avere un secondo grado di giudizio) sia insita nella piena modificabilità del provvedimento da parte dello stesso Giudice che lo ha emesso“.